Il Punto sui cambiamenti previsti dalla Nuova Legge di Stabilità

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Categoria: Legge di stabilità

Gestione Separata Inps 


Il Punto sui cambiamenti previsti dalla Nuova Legge di Stabilità

La gestione separata INPS è un fondo pensionistico nato nel 1995 con la Legge 335/95, conosciuta anche come riforma Dini. Come noto, il fondo ha l'obiettivo di garantire il sistema previdenziale per quelle particolari categorie di lavoratori fino a quel momento escluse. Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 è stata modificata la disciplina relativa alla contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione separata dell’Inps.Vi è stato dunque un aumento delle  aliquote contributive  per i collaboratori e figure assimilate senza Partita IVA e per coloro che sono iscritti anche ad altre forme previdenziali, mentre nessun aumento per gli autonomi a Partita IVA. Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati senza partita IVA l’aliquota sale al 31,72% (31% + aliquota aggiuntiva 0,72%), un punto in più rispetto al 2015 ; parte di questa aliquota (10,57%) è a carico del contribuente e la restante parte( 21,15%) a carico del committente, entro il massimale di 100.525 euro. Sono previsti per questa categoria di lavoratori  ulteriori incrementi dell'aliquota nei prossimi due anni ; nello specifico 32,72% nel 2017 e  33,72% nel 2018. Se invece il professionista, indipendentemente dal fatto che abbia o meno la Partita IVA, è già scritto a un altro fondo previdenziale obbligatorio, paga il 24%, di cui l’8% a suo carico e il 18% a carico del committente, sempre entro il massimale di 100.525 euro. Per quanto riguarda gli autonomi a Partita IVA, continueranno nel 2016 a versare il 27,72% come previsto dalla legge di Stabilità 208/2015, ma a partire dal 2017, ci sarà un aumento dell'aliquota al 29,72%, e nel 2018 scatta l’equiparazione con i collaboratori senza partita IVA, con aliquota al 33,72%.

Di seguito elencati, i lavoratori tenuti all' iscrizione alla Gestione separata Inps, ai sensi della Legge n. 335/95:

- Lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25 giugno 2015 (e che non presentino gli “indici di non genuinità” di cui al D.Lgs. n. 81/2015, pena la riconduzione, anche in tal caso, alla disciplina del lavoro subordinato);

- Collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato;

- Associati in partecipazione che apportano solo lavoro titolari di contratti in essere al 25 giugno 2015;

- Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a €. 5.000,00;

- Lavoratori autonomi professionali, titolari di partita Iva, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata, invece che ad una Cassa di previdenza, allorquando:

• esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi o elenchi professionali;

• pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di professionisti privi di Cassa di previdenza di categoria).

Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti in:

- Soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati;

- Soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati


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